Organigramma Fondazione

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Indirizzo

Altre cariche

Lo Statuto

Preambolo

Il Conservatorio di San Niccolò di Prato fu fondato come Monastero omonimo in ordine al testamento del Cardinale Niccolò da Prato, morto ad Avignone il 1° aprile 1321.
Fu dotato di cospicuo patrimonio immobiliare ed accolse numerose ragazze pratesi che decisero di vivere in comunità, secondo l’antica consuetudine e l’ordine esplicito di San Domenico, sotto la direzione dei frati Predicatori.
Il Monastero rimase istituto religioso di vita contemplativa, fino a quando, col motu proprio del 21 marzo 1784, non fu trasformato dal Granduca Pietro Leopoldo in Conservatorio per l’educazione delle fanciulle di agiate condizioni, al servizio ed alla istruzione delle quali furono poste le monache che, per effetto delle statuizioni granducali, divenivano Oblate.
Continuò ad operare nel secolo XIX sempre con la presenza della famiglia religiosa che gestì il Conservatorio e l’educatorio sotto la direzione del Vescovo Diocesano, al quale in particolare erano riservati, di concerto con l’Operaio nominato dal Governo granducale, gli atti di straordinaria amministrazione.
Dopo l’unità d’Italia, il Conservatorio non fu colpito dal decreto luogotenenziale (7 luglio 1866, n. 3036) di soppressione delle corporazioni religiose, poiché dalle tavole di fondazione risultava la sua precipua finalità di educazione e di istruzione della gioventù.
Il R.D. 6 ottobre 1867 n. 1941 sottopose al Ministero della Pubblica Istruzione i Conservatori, la cui amministrazione fu affidata ad una commissione nominata dal Ministero e presieduta dall’Operaio.
Il Conservatorio di San Niccolò continuò di fatto ad essere gestito dalle monache che, nel 1911, furono costituite, con decreto del Vescovo di Prato, in Congregazione religiosa, distinta dal Conservatorio e poi riconosciuta civilmente a seguito del Concordato del 1929.
Il R.D. 2392/1929, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile, ed il R.D. 1312/1931, concernente il funzionamento degli organismi amministrativi dei medesimi, non apportarono variazioni allo stato di fatto del Conservatorio di San Niccolò che, grazie anche alla operosità della Famiglia Religiosa, ha mantenuto la sua attività viva ed intensa.
Per quanto il R.D. n. 2392/1929 indicasse nell’educazione femminile gli scopi dei Conservatori (il Conservatorio di San Niccolò ha per oggetto l’educazione e l’istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie civili e onorate, per avviarle, secondo i dettami della religione cattolica e con devozione alla patria, ai compiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea) e tale finalità sia accolta nello statuto organico tuttora vigente del Conservatorio, l’attività svolta nel ventesimo secolo ha riguardato l’istruzione materna, elementare, media inferiore e superiore diretta ai giovani di entrambi i sessi con l’istituzione e la gestione di scuole parificate; ha svolto inoltre attività culturali dirette alla valorizzazione del suo patrimonio storico e artistico e di quello della città di Prato.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il Conservatorio di San Niccolò si è trasformato in Fondazione di diritto privato, costituita con atto a rogito del Notaio Giancarlo Lo Schiavo in data 21 marzo 2006 rep. 16013/10631 e denominata “Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato”, che ha proseguito le finalità di istruzione, di educazione e culturali, già proprie del Conservatorio.
I rapporti con la Famiglia Religiosa Domenicana, che ha mantenuto la propria presenza ed attività all’interno del complesso, sono stati regolati mediante apposita convenzione, sottoscritta a rogito del Notaio Renato D’Ambra in data 14 novembre 2010 rep. 48391.
Tuttavia, l’inevitabile avanzamento di età delle Suore presenti nel complesso, il decesso di alcune di loro e l’assenza di nuove vocazioni, ha determinato la Famiglia Religiosa (denominata Unione Suore Domenicane “San Tommaso d’Aquino”) a comunicare alla Fondazione, mediante lettera della Priora del 18 dicembre 2017, la decisione di lasciare il Conservatorio di San Niccolò per il 28 dicembre 2017.
La Fondazione Conservatorio San Niccolò, preso atto di tale decisione, ha immediatamente concluso un accordo con la Congregazione Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo (Prato), allo scopo di mantenere una presenza religiosa all’interno del complesso: tale ultima Congregazione ha subito applicato, a far data dal gennaio 2018, una suora ad essa appartenente, durante l’orario scolastico, presso il Conservatorio di San Niccolò, con principali funzioni di accoglienza, servizio in chiesa, cura della preghiera mattutina, supporto religioso alle famiglie ed agli studenti, assistenza al servizio mensa.

ART. 1

Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione

  1. La “Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato, costituita con atto a rogito del Notaio Giancarlo Lo Schiavo in data 21 marzo 2006 rep. 16013/10631, ha sede in Prato, Piazza cardinale Niccolò n. 6.
  2. La durata della Fondazione è illimitata.
  3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 16.
  4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della provincia di Prato.
  5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 1, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

ART. 2

Scopi della Fondazione

  1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio di San Niccolò di Prato e nel rispetto dei principi e dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione, ai sensi dell’articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: a) istruzione; b) educazione; c) cultura.
  2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:
    – l’istruzione e l’educazione della gioventù, tenuto conto dell’ispirazione originaria generata dall’esperienza cristiana secondo la tradizione e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica;
    – la promozione e lo svolgimento di attività culturali.

ART. 3

Attività della Fondazione

  1. La Fondazione opera senza fine d lucro.
  2. Le finalità di istruzione ed educazione della gioventù, di cui all’articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante l’organizzazione e la gestione di scuole e di corsi di ogni ordine e grado, operanti in conformità con i rispettivi programmi ministeriali in materia di istruzione. L’insegnamento e l’educazione mantengono, nel quadro delle finalità della scuola, il loro riferimento alla valenza educativa cristiana, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, nel rispetto dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione del Conservatorio di San Niccolò di Prato.
  3. L’attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona ed alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia. In tale prospettiva, le attività della Fondazione mirano a promuovere il diritto all’istruzione, alla cultura e alla formazione mediante la valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e di solidarietà.
  4. La finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali alla educazione ed alla istruzione, sia con attività culturali autonome, sia con la promozione e la valorizzazione dei beni storici e artistici e della storia civile e religiosa, in rapporto al proprio territorio di riferimento, indicato all’articolo 1.

ART. 4

Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà del Conservatorio di San Niccolò di Prato all’atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato. Esso assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la finanza pubblica.
  2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:
    – accantonamento a riserve facoltativo costituito dal Consiglio di Indirizzo di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
    – liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
  1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato, ai sensi dell’articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.
  2. Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da preservarne il valore e ottenere una adeguata redditività per svolgere le attività istituzionali, garantendone la continuità nel tempo.
  3. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi, a condizione che tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari.
  4. L’amministrazione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

ART. 5

Fondo di gestione

  1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione utilizza il fondo di gestione, costituito:
    – dai redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti a riserve facoltative e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
    – dai proventi delle rette e delle tasse pagate dagli alunni;
    – da eventuali avanzi di gestione;
    – da eventuali atti di liberalità ed eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
    – da ogni altra entrata non destinata espressamente all’incremento del patrimonio.

ART. 6

Organi della Fondazione

  1. Sono Organi della Fondazione:
    – il Consiglio di Indirizzo;
    – il Consiglio di Amministrazione;
    – il Presidente;
    – il Segretario Generale;
    – il Revisore Contabile.

ART. 7

Consiglio di Indirizzo

  1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni.
  2. I Consiglieri sono così designati:
    – n. 3 (tre) dalla Diocesi di Prato;
    – n. 1 (uno) dalla Congregazione Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo (Prato), ovvero, qualora tale Congregazione dovesse cessare di prestare il proprio servizio all’interno del Conservatorio di San Niccolò, la nuova Congregazione Religiosa che la sostituisse nel prestare tale servizio;
    – n. 1 (uno) dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
  3. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è gratuita.
  4. Il Presidente viene eletto, tra i membri designati dalla Diocesi di Prato, dal Consiglio di Indirizzo nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti e può essere confermato.
  5. Il Vice Presidente viene eletto, tra tutti i membri, con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente
  7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
  8. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell’invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Prato su richiesta di un Consigliere.
  9. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri od il Revisore Contabile.
  10. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo successivo, da assumere a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
  11. Il Consiglio di Indirizzo dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.
  12. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall’articolo 11.
  13. Resta salva la facoltà di partecipazione al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, di rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che siano ritenuti idonei a contribuire agli stessi scopi della Fondazione.

ART. 8

Funzione di indirizzo

  1. Al Consiglio di Indirizzo spetta l’esercizio della funzione di indirizzo, attraverso l’indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione al Consiglio di Amministrazione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.
  2. In particolare, rientrano tra le competenza del Consiglio di Indirizzo:
    a) l’approvazione del bilancio;
    b) l’individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l’amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
    c) la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
    d) la dichiarazione di estinzione della Fondazione e la conseguente nomina del liquidatore, ai sensi dell’articolo 16;
    e) la nomina, tra soggetti esterni al proprio seno, e la eventuale revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    f) la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo;
    g) l’esercizio della azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Contabile;
    h) l’approvazione e la modifica dello statuto.

ART. 9

Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti del Consiglio possono essere confermati per una sola volta.
  2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
  3. Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo.
  4. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, a maggioranza dei propri componenti e tra di essi.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
  6. La scelta dei Consiglieri avviene tra soggetti di comprovata moralità ed onorabilità.
  7. I consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
  8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto gli altri due Consiglieri od il Revisore Contabile.
  9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei componenti in carica.
  10. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.
  11. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall’articolo 11.

ART. 10

Funzioni di Amministrazione

  1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che esercita la propria funzione nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Indirizzo.
  2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede con le sue deliberazioni:
    a) all’amministrazione della Fondazione, alla gestione patrimoniale e all’attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee generali tracciate dal Consiglio di Indirizzo;
    b) all’approvazione e alla modifica dei regolamenti interni;
    c) all’accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
    d) agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
    e) alla formazione degli inventari, del bilancio e del rendiconto annuale dell’attività svolta;
    f) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
    g) a fissare il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dai componenti del medesimo Consiglio e del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e l’eventuale compenso per il Segretario Generale ed il Revisore Contabile;
    h) a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione e che eccedano la pura e semplice esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione cura l’invio all’Amministrazione Vigilante degli atti necessari all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 del codice civile.

ART. 11

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, il quale provvede a darne comunicazione al Segretario Generale almeno dieci giorni prima della data fissata.
  2. Il Segretario Generale, almeno cinque giorni prima della riunione, spedisce i relativi avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, a mezzo lettera o mail, all’indirizzo dei singoli componenti del Consiglio convocato ed al Revisore Contabile.
  3. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono permanentemente invitati, senza diritti di avviso e di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.
  4. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l’adunanza.
  5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e del Segretario Generale.
  6. Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede.

ART. 12

Presidente

  1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell’attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative o ai terzi.
  3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
  4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
  5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle espressamente indicate agli artt. 8 e 9, che sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

ART. 13

Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri.
  2. Il Segretario Generale ha per compiti:
    a) curare i rapporti tra gli organi della Fondazione e tra questi e la Famiglia Religiosa;
    b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
    c) redigere i verbali delle adunanze e curare i relativi avvisi di convocazione nonché tutta la corrispondenza;
    d) curare l’organizzazione amministrativa della Fondazione.
  3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono attribuite al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Segretario Generale tiene il libro verbali del Consiglio di Indirizzo ed il libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Revisore Contabile

  1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno e a quello del Consiglio di Amministrazione, che hanno i requisiti professionali richiesti per l’esercizio del controllo legale dei conti.
  2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.
  3. Il Revisore Contabile può assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; la sua partecipazione è obbligatoria per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall’avviso di convocazione.

ART. 15

Bilancio

  1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.
  2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno e trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.
  3. Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Indirizzo, da convocare per l’approvazione entro il 31 (trentuno) dicembre.
  4. La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l’altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

ART. 16

Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

  1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 3, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l’amministrazione della Fondazione.
  2. L’estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 3, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.
  3. La Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 1 sexies, comma 3, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 17

Disposizione finale

  1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.